Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Applicazione sospensione feriale termini a ritroso

  • Manuela Marino

    Pesaro (PU)
    13/05/2020 11:27

    Applicazione sospensione feriale termini a ritroso

    Buongiorno,
    il G.E. ha rinviato l'udienza per l'esame delle domande tardive al 14.09.2020, facendo decorrere da tale data il calcolo del termine a ritroso di 30 giorni.
    Si applica la sospensione feriale ? In caso positivo il termine per la presentazione delle domande tardive e per il deposito del progetto dello stato passivo dovrà essere considerata rispettivamente al 15 luglio e 30 luglio 2020?
    Grazie
    Un saluto
    Avv. Manuela Marino
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/05/2020 19:29

      RE: Applicazione sospensione feriale termini a ritroso

      Sicuramente si tratta di un errore di battitura il riferimento al G.E. invece che al G.D., visto che si parla di stato passivo e quindi del giudice delegato che decide sulle domande.
      Presumiamo, però che sia incorso in un altro errore lì dove dice che è stata fissata l'udienza del 14.09.2020 per "l'esame delle domande tardive", perché il termine di c trenta giorni prima dell'udienza di verifica- su cui chiede lumi- segna lo spartiacque tra le domande tempestive e quelle tardive. nel senso che le domande trasmesse al curatore fino a trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo sono tempestive e quelle trasmesse dopo tale termine e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive. pertanto quando si fissa una udienza per l'esame delle domande tardive, il termine dei trenta giorni prima a questa udienza è del tutto irrilevante.
      Presumiamo, quindi che l'udienza del 14.9 2020 sia la prima udienza di verifica dei crediti delle domande tempestive e, se è così sorge subito un problema, perché lei dice che la fissazione di questa udienza è frutto di un rinvio del giudice delegato e non è quindi l'udienza iniziale fissata nella sentenza dichiarativa di fallimento. Il problema, che abbiamo dibattuto altre volte, è se il termine dei trenta giorni precedenti vada riferito alla prima udienza fissata con la sentenza oppure vada rapportato alla nuova udienza. Noi in altre occasioni abbiamo optato per questa seconda soluzione, in particolare nel caso attuale contingente dei rinvii disposti a causa della sospensione dei termini e delle udienze a
      causa della epidemia da corona virus.
      Se si sceglie questa via- e sempre che sia corretta l'impostazione data- bisogna calcolare a ritroso trenta giorni a decorrere dal 14.9.2020, applicando la sospensione dei termini feriali operabili per il procedimento di verifica dei crediti, per cui il mese di agosto si "salta". Poiché nei calcoli a ritroso il giorno da cui incomincia a decorrere il termine non si conta nel mentre si conta quello finale, la data spartiacque è quella del 15 luglio, nel senso che le domande trasmesse fino a questa data sono da considerare tempestive e quelle dopo tale data tardive; di conseguenza il progetto di stato passivova depositato in cancelleria entro il 31 luglio2020.
      Al momento non dovrebbe incidere qu questo calcolo la sospensione dei termini per il corona virus giacchè tale sospensione ha avuto durata fino all'11 maggio; diciamo al momento, perché né il d.l n. 18 del 17/03/2020, che aveva fissato tale termine al 15 aprile, né il d.l. n. 23 dell'8/04/2020 che ha spostato tale termine all'11 maggio, né infine il d.l. n. 28 che ha confermato che dove è scritto nell'art. 83 del d.l n. 18 15 aprile deve intendersi 11 maggio, sono stati ancora convertiti in legge.
      Zucchetti SG srl
    • Manuela Marino

      Pesaro (PU)
      13/05/2020 20:49

      RE: Applicazione sospensione feriale termini a ritroso

      Grazie mille per il riscontro.
      Confermo che si è trattato in entrambi i casi di un refuso.
      Un saluto