Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Creditore fondiario e ammissione ultra-tardiva

  • Luigi Barbieri

    Padova
    28/02/2025 21:15

    Creditore fondiario e ammissione ultra-tardiva

    Nel 2018 un creditore fondiario faceva istanza di ammissione allo stato passivo chiedendo di essere ammesso in ipoteca e chirografo per determinati importi e per quali veniva ammesso nel medesimo anno quale prima udienza di stato passivo del fallimento.
    Nella stessa istanza il creditore chiedeva che gli fossero riconosciti in privilegio le spese e le competenze di un'instauranda procedura esecutiva senza la quantificazione delle stesse. Importi però che venivano esclusi non essendo sufficientemente documentati e comunque alla data di allora non evidenziati.
    Nessuna opposizione veniva promossa nei termini di legge.
    Successivamente, sempre nel 2018, veniva promossa una procedura esecutiva dal medesimo creditore fondiario, il quale richiedeva, oltre agli importi ipotecari (già ammessi anche al fallimento) una serie di spese in prededuzione, ovvero dettagliando le spese ed i compensi del pignoramento, ad una relazione notarile, della CTU, della pubblicità, dei compensi del difensore della parte e delle spese per gli atti conservativi.
    Il delegato alla vendita in sede di progetto di distribuzione non ha riconosciuto gli importi in predeuduzione richiesti dal creditore in quanto non era stato emesso un provvedimento degli organi della procedura fallimentare che abbia accertato la quantificazione e la graduazione.
    Il creditore fondiario, dopo essersi opposto nei termini di legge al progetto di distribuzione dell'esecuzione, ha presentato nel 2025 istanza di nuova ammissione allo stato passivo per gli importi in prededuzione esclusi nel progetto, sostenendo che si tratta di spese dallo stesso anticipate nell'interesse della procedura esecutiva.
    Si precisa che la vendita dell'immobile su cui grava il privilegio richiesto non ha capienza per far fronte a tutte le spese sostenute per la vendita.
    Si chiede quindi se tali spese in prededuzione siano da ammettere al fallimento quale seconda domanda pervenuta in termini ultra tardivi o se, in qualche modo, possano essere considerate quali importi per la conservazione degli immobili staggiti a favore della massa creditoria.
    Ringraziando sin d'ora
    Luigi Barbieri
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/03/2025 18:13

      RE: Creditore fondiario e ammissione ultra-tardiva

      Sono prospettabili una serie di obiezioni all'accoglimento della domanda del creditore:
      a- In primo luogo, trattandosi di una domanda super tardiva il creditore deve fornire la prova della mancanza di colpevolezza del ritardo nella presentazione della domanda, pena la declaratoria di inammissibilità.
      b- Se si supera questo ostacolo, va valutata l'ammissibilità della domanda super tradiva con riferimento alla precedente iniziale domanda rigettata su cui si è formato giudicato endo concorsuale; ossia bisogna capire (e non conoscendo con esattezza il provvedimento di esclusione pregresso, non possiamo farlo noi) se la domanda attuale contenga elementi nuovi rispetti a quelli già decisi o sia una riproposizione della stessa domanda. Terreno molto scivoloso perché potrebbe anche ritenersi che respinta la domanda perché le spese dell'esecuzione non erano state ancora iniziate, ora la stessa domanda sia ammissibile avendo il creditore proposta l'azione esecutiva.
      c- Superato anche questo ostacolo il credito potrebbe essere ammesso (sempre se ovviamente documentato) dato che le spese dell'esecuzione sono a carico dell'esecutato (art. 95 cpc), ma in chirografo. E' da escludere, invero, la prededuzione in quanto l'esecuzione, seppur promossa dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, non era di alcun interesse per la procedura ma svolta nel nell'esclusivo interesse del creditore di volersi avvalere, a suo solo esclusivo vantaggio, del privilegio processuale riconosciuto ai creditori fondiari dall'art. 41 TUB. Non va riconosciuto neanche il privilegio di cui all'art. 2770 c.c. per le spese dell'esecuzione, a partire dal pignoramento in poi, in quanto anche questo privilegio è condizionato alla constatazione che la spesa sia stata utile alla massa dei creditori e, nel caso, dichiarato il fallimento, il bene era già assoggettato al pignoramento generale seguente all'apertura della procedura per cui il pignoramento del fondiario non era utile ad impedire che il fallito si privasse del bene. Di conseguenza, quand'anche si riconoscesse la prededuzione al credito in questione, poiché l'attivo ricavato dalla vendita dell'immobile non è sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni, si dovrebbe effettuare una graduazione tra le stesse e in questa scale il credito per spese del fondiario occuperebbe la posizione chirografaria.
      Zucchetti SG srl