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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Domanda insinuazione al passivo Ultratardiva relativa ad una vecchia procedura fallimentare aperta con il "vecchio rito"...
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Tommaso Bartiromo
Nocera Superiore (SA)28/02/2026 12:11Domanda insinuazione al passivo Ultratardiva relativa ad una vecchia procedura fallimentare aperta con il "vecchio rito" (ante riforma del 2006
Buon giorno. Vorrei cortesemente avere il Vs parere su una questione fondamentalmente procedurale.Per un vecchio fallimento ante riforma 2006, di cui sono divenuto Curatore in sostituzione del precedente, sono pervenute sulla pec della procedura 2 domande di insinuazione ultratardive. Orbene, dopo averle depositate nel fascicolo telematico della procedura nel relazionare al GD ho chiesto la fissazione dell'udienza per la verifica delle domande. Il GD ha fissato l'udienza, io ho predisposto il progetto che ho depositato telematicamente ed ho notificato. Dopo aver depositato il progetto mi sono ricordato che per le vecchie procedure fallimentari iniziate prima del 2006 la domanda di insinuazione tardiva col vecchio art. 101 lf doveva essere iscritta a ruolo in Cancelleria con pagamento del contributo unificato. Ho chiesto in Cancelleria fallimentare e mi hanno rappresentato che le iscrizioni a ruolo non vengono (ovviamente visto che sono decorsi 20 anni dalla riforma ed i vecchi fallimenti sono stati quasi tutti chiusi) fatte più da tempo. Ho fatto qualche ricerca ed ho letto che "La domanda va inviata tramite PEC (ormai prassi consolidata anche per vecchi fallimenti) al curatore".Sul punto, Vi chiedo se mi potete confermare tale circostanza ( cioè che tali domande inoltrate a mezzo pec sono ammissibili ?). Altrimenti, dovrei in sede di verifica segnalare tale circostanza al GD che dovrà valutare ammissibilità delle insinuazioni senza esaminarle nel merito. Ringrazio in anticipo per la risposta -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/02/2026 19:24RE: Domanda insinuazione al passivo Ultratardiva relativa ad una vecchia procedura fallimentare aperta con il "vecchio rito" (ante riforma del 2006
Lei dice bene che l'art. 101 l. fall. è stato modificato con la il d.lgs n. 5 del 2006 (Riforma fallimentare) e che, a norma dell'art. 150 di detto decreto le procedure di fallimento già pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso sino definite secondo la legge anteriore, ossia secondo la normativa preesistente che contemplava un sistema per le tardive, assimilabile a quello delle opposizioni, completamente diverso da quello introdotto dalla Riforma, che ha equiparato la procedura pe ril trattamento delle tardive a quella delle domande tempestive.
Sennonchè nel 2012 è intervenuto il d.l. n. 18ò.10.2012, n. 179, convertito nella legge n. 221 del 25012, e successivamente integrato dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, introduttivo della comunicazione a mezzo Pec. Orbene, l'art. 17 del D.L. n. 179 del 2012- dopo aver disposto nel comma primo le modifiche della legge fallimentare- tra cui anche quella riguardante il comma 1 dell'art. 101 prevedendo la domanda di insinuazione anche tardiva va trasmessa al curatore- e nel comma secondo quelle del D.lgs n. 270 del 1999, contiene, nei commi 3, 4 e 5 , una modulata tempistica circa l'operatività delle singole norme o gruppi di norme introdotte, stabilendo, al comma terzo, che la disposizione di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 17 (relativa alle modifiche all'art. 15) "si applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013", per poi così proseguire: "Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo (ossia tutte quelle riguardanti i curatori, i commissari di concordati, i liquidatori e i commissari di amministrazioni straordinarie) si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270".
Per le procedure in cui, alla data del 19.12.2012, sia stata già effettuata la comunicazione di cui in precedenza, "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013" dispone il comma quinto dell'art. 17, che così continua: "Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria".
Come si vede, in tutte le procedure lo spartiacque per l'applicazione della nuova normativa alle procedure già pendenti è segnato dalla comunicazione ai creditori del primo atto che li coinvolge in una qualche ulteriore attività da parte loro, in modo che l'organo procedurale possa comunicare il proprio indirizzo Pec e i destinatari facciano altrettanto, così da creare i presupposti per colloquiare in via informatica direttamente; lì dove tali atti siano stati già comunicati prima del 19.12.2012 secondo, quindi, le disposizioni all'epoca vigenti, il rapporto tra organi procedurali e creditori va attuato entro il 30.6.2013, per consentire la piena applicazione della nuova normativa dal successivo 1.11.2013.
Questo nuovo sistema di comunicazione, tra cui la trasmissione della domanda tardiva al curatore, non è compatibile con il precedente sistema che prevedeva, come accennato, l'instaurazione di un giudizio sulla scia di quello di opposizione allo stato passivo, sicchè è da ritenere che dalle date indicate trovi applicazione per le tardive e supertardive la normativa introdotta dalla riforma del 2006. Da qui la prassi di non procedere più all'iscrizione a ruolo delle domande tardive, equiparate proceduralmente ormai a quelle tempestive.
Zucchetti SG srl
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