Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Domanda ammissione passivo INPS
-
Chiara Celot
Pordenone25/03/2026 12:25Domanda ammissione passivo INPS
Buongiorno,
l'INPS presenta domanda di ammissione al passivo ultratardiva specificando che il credito è dovuto dalla contabilizzazione di uno specifico partitario generato dalla sospensione N969 iniziata con data 11/09/2020 e terminata in data 07/09/2024. Il versamento dei contributi era stato sospeso per effetto delle normativa emergenziale COVID19 e non versato nelle scadenze previste e pertanto non poteva essere trasmessa domanda nei termini, si chiede se tale sospensione sia motivo sufficiente per procedere all'ammissione della domanda trasmessa.
Cordiali saluti
Chiara Celot-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/03/2026 12:49RE: Domanda ammissione passivo INPS
Sia così gentile da chiarire se si tratta di fallimento o di liquidazione giudiziale essendo avendo il codice della crisi introdotto una rilevante novità in materia. Inoltre, sarebbe opportuno conoscere quando è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo e quando è stata a lei trasmessa la domanda dell'Inps.
Grazie
Zucchetti SG srl-
Chiara Celot
Pordenone25/03/2026 12:53RE: RE: Domanda ammissione passivo INPS
Si tratta di fallimento aperto nel marzo 2022.
Grazie
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/03/2026 10:17RE: RE: RE: Domanda ammissione passivo INPS
Sappiamo ora che si tratta di fallimento per il quale si applica la lege fallimentare, ma non ci ha detto la data della esecutività dello stato passivo e la data della trasmissione della domanda di insinuazione dell'Inps al curatore, che sono rilevanti ai fini della risposta .
Zucchetti SG Srl-
Chiara Celot
Pordenone26/03/2026 10:42RE: RE: RE: RE: Domanda ammissione passivo INPS
Buongiorno,
data esecutività tempestive 17.06.2022 e trasmissione della domanda in data 10.10.2024. Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/03/2026 19:51RE: RE: RE: RE: RE: Domanda ammissione passivo INPS
Alla luce di questi dati e premesso che si applica l'art. 101 l. fall., la domanda dell'Inps è da considerare super tardiva in quanto trasmessa al curatore oltre il decorso di un anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, per cui il creditore è tenuto, a pena di inammissibilità, a fornire prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. La giustificazione che deduce l'Inps è che Il versamento dei contributi era stato sospeso per effetto delle normativa emergenziale COVID19 fino al 7.9.2024, per cui solo da tale data poteva presentare la domanda. Se così fosse la domanda sarebbe ammissibile in quanto trasmessa al curatore un mese dopo la cessazione della causa che ne impediva la presentazione, ma il dato fornito dall'Inps è tutto da accertare e nel groviglio di leggi, decreti attuativi, proroghe e circolari, solo un esperto della materia previdenziale può orientarsi.
A nostro avviso, il termine ultimo per il pagamento dilazionato scadeva al 31.12.2023, ma ripetiamo questo è un punto che deve essere accertato da un esperto.. Se è così la domanda è ancora ammissibile essendo stata presentata entro dieci mesi dalla cessazione della causa impeditiva ,on trovando applicazione il nuovo art. 208 CCII, che fissa un termine di 60 dalla cessazione dell'impedimento.
Zucchetti SG srl
-
-
-
-
-