Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
privilegio credito per acqua potabile
-
Studio Pavanello e Del Bianco
Milano13/01/2011 08:54privilegio credito per acqua potabile
La società Amiacque spa, interamente partecipata da enti pubblici, ha chiesto il privilegio ex art. 2752, terzo comma, c.c. per credito derivante dalla somministrazione di acqua potabile, per la depurazione delle acque e per la gestione delle fognature.
Chiediamo se tale privilegio spetta.
Ringraziamo anticipatamente per la cortese attenzione.-
Zucchetti SG
Vicenza15/01/2011 12:03RE: privilegio credito per acqua potabile
Amiacque spa, che è una società interamente pubblica, si occupa dell'intero ciclo idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili, dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue in 184 Comuni delle Province di Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia, Como e Varese.
Stante questa natura e questa funzione della società, opiniamo per la attribuzione del privilegio.
In primo luogo è indubbio che ricorre nella specie il presupposto posto alla base dell'art. 2752 c.c., e cioè che i canoni da corrispondere a detta società abbiano natura tributaria; essi, infatti, e non costituiscono il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma rappresentano una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che, da tali costi, ricava, nel suo insieme, un beneficio. Del resto, le Sezioni Unite, già con la sentenza 19 gennaio 1974 n. 159, pur senza affrontare ex professo la questione, condivisero l'affermazione della Corte di appello, che il contributo dovuto al comune per acqua potabile si inquadrava tra quelli dovuti ai comuni e dichiararono che anch'esso doveva considerarsi assistito dal privilegio generale sui mobili ai sensi dell'art. 2752 c.c., comma 3 c.c..
La questione più complessa riguardava la lettera di tale norma, per la quale il privilegio ivi previsto si applica ai soli tributi "dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni".
Da tale dato testuale è stato dedotto che la norma ha inteso esclusivamente riferirsi ai crediti previsti dalle legge per la finanza locale di cui al R.D. n. 1175 del 1931 e successive modifiche. Se così non fosse- si diceva- sarebbe inutiliter data l'ulteriore precisazione della previsione del privilegio in parola anche per l'imposta comunale sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni, specificazione questa non necessaria ove il riferimento alla legge per la finanza locale avesse dovuto intendersi relativo a qualsiasi legge istitutiva d'imposta, tassa e tributo dei comuni e delle province.
La Cassazione, tuttavia, ha via via superato questa interpretazione, e, pur ribadendo la natura eccezionale della norma (per cui non è consentita l'interpretazione analogica), non ha escluso che l'art. 2752 c.c. possa essere oggetto di interpretazione estensiva, che non ha la funzione di applicare la norma ad un caso non regolato dalla legge, ma costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinarne l'esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di identificare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, e quindi di estendere la "regula juris" a casi non espressamente previsti dalla norma, ma dalla stessa implicitamente considerati. (Cass. 17396/05).
Nel caso della TIA, ad esempio, la Corte (Cass. 5297/2009), ha ritenuto, per una serie di argomentazioni condivisibili, che nella norma dell'art. 2752 comma terzo, c.c. fosse compresa anche detto tributo, posto che la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani era originariamente prevista nella legge della finanza locale di cui al R.D. n. 1175 del 1931, art. 268.
Le sezioni Unite con la sentenza 17/05/2010 n. 11930, hanno fatto molto di più. Ha accolto la tesi secondo cui il rinvio dell'espressione tributi "previsti dalla legge per la finanza locale", ha natura formale di rinvio a tutti i tributi locali, anche se istituiti successivamente; tesi che si "fonda soprattutto sulla ricostruzione sistematica della disciplina dei tributi locali e sulla sua evoluzione storica; muove dalla constatazione che ormai non è più a parlarsi del testo unico del 1931 integralmente sostituito dalla nuova disciplina, cui deve ora essere riferito il rinvio contenuto nell'art. 2752 c.c.; e risponde principalmente ad un tentativo di razionalizzazione, inteso soprattutto a evitare che il principale tributo locale, che è proprio l'I.C.I., rimanga sprovvisto della garanzia di un privilegio riconosciuto a molti altri tributi minori".
La sentenza in questione riguardava, appunto, l'ICI, ma il principio affermato ha una valenza generale, nel senso che costituisce il criterio da seguire nel determinare la portata della norma. Questa interpretazione estensiva fatta dalle S.U. consente, a nostro parere, di superare anche un altro ostacolo, quello cioè che nel caso non è il Comune direttamente che provvede al servizio, ma una società per azioni; questo dato, considerato che la società in questione è stata all'uopo costituita ed è completamente pubblica, crediamo che sia assorbito dal fatto che si ricono0sca natura tributaria ai canoni dovuti per le prestazioni rese.
Zucchetti SG Srl
-
Sergio Malgeri
13/12/2013 13:05RE: RE: privilegio credito per acqua potabile
Ritengo che al credito derivante dalla somministrazione di acqua potabile, per la depurazione delle acque e per la gestione delle fognature non sia applicabile il privilegio ex art.2752 c.3 c.c., in quanto il credito (con riferimento al canone di fognatura e depurazione delle acque reflue dal 3.10.2000) non ha natura tributaria.
Ciò trova conferma in giurisprudenza di legittimità ormai consolidata. Richiamo, ad es., Cass.9240/02, secondo cui "Il credito del comune per l'erogazione al singolo di acqua ad uso domestico costituisce entrata patrimoniale dell'ente e può essere riscosso con gli strumenti propri delle entrate tributarie, ma non è imposta o tassa, trovando titolo non in una potestà impositiva, ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la richiesta della somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto", e Cass.258/12, secondo cui dalla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1998, n. 448, (inizialmente stabilita al 1° gennaio 1999 e poi prorogata al 3 ottobre 2000 dall'art. 24 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258) il canone di fognatura e depurazione delle acque reflue ha perso la natura tributaria, per assumere natura di entrata patrimoniale.
dr.Sergio Malgeri (g.d. Tribunale Locri)
-
Zucchetti SG
Vicenza16/12/2013 18:42RE: RE: RE: privilegio credito per acqua potabile
Per quanto riguarda le forniture di acqua noi abbiamo addotto le argomentazioni favorevoli al privilegio, ritenendo che l'indirizzo contrario della cassazione sia stato superato dalle novità introdotte sui privilegi riguardanti i tributi comunali, su cui ci siamo dilungati nella risposta.
Dovevamo spiegare meglio la conclusione, ma la risposta già era molto articolata, e ci fa piacere tornare sulla stessa per chiarire che quanto da noi esposto va letto in termini dubitativi, in attesa di un intervento chiarificatore.
Zucchetti Sg srl
-
-
-
Gianluca Lanciano
Raiano (AQ)13/09/2024 11:47RE: privilegio credito per acqua potabile
Cassazione civile , sez. un. , 19/01/1974 , n. 159
Il contributo dovuto al comune per acqua potabile è assistito dal privilegio generale sui mobili ai sensi dell'art. 2752, comma 3, c.c.-
Zucchetti SG
Vicenza13/09/2024 19:31RE: RE: privilegio credito per acqua potabile
Si tratta di una sentenza di 50 anni fa, antecedente alla riforma dei privilegi intervenuta nel 1975. Proprio per la sua vetustà, abbiamo trovato solo la massima da lei richiamata, ma non la motivazione per capire l'iter argomentativo. Visto che la Cassazione parla di "contributo dovuto al comune" siamo propensi a pensare he essa abbia inquadrato il credito aìl suo esame tra i tributi, visto che l'art. 2752 c..c. a questi si riferisce, ma il problema è se ul servizio di fornitura d'acqua, come quello della energia elettrica, seppur forniti da un comune o da società in house , sia da considerare come pubblico e quindi il pagamento del corrispettivo come una imposta, o abbia natura commerciale.
A nostro avviso ha natura commerciale, come spiegato da Trib. Nola , sez. I , 04/05/2023 , n. 1472 in una pregevole sentenza con cui ha appunto affermato che "La tariffa del servizio idrico integrato è il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale anche se determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte nel contratto di utenza. La connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Ne deriva che pure la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto".
Condividendo in pieno questa impostazione, abbiamo escluso che il credito per il corrispettivo del servizio idrico prestato abbia natura privilegiata.
Zucchetti SG srl
-
-